Art. 3.

      1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 609-undecies. - (Abuso rituale satanico-esoterico). - L'abuso rituale satanico-esoterico consiste in ogni atto di violenza fisica o psichica, compiuto nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche, singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima.
      Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è punito con la reclusione da uno a sei anni.

      Art. 609-duodecies. - (Circostanze aggravanti). - Per il reato di cui all'articolo

 

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609-undecies la pena è aumentata se il fatto è commesso:

          1) con l'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche o narcotiche ovvero mediante atti intimidatori;

          2) con atti di vampirismo, scarnificazione e cannibalismo.

      La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un turbamento psichico duraturo o una lesione personale.
      La pena è aumentata di due terzi se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.
      La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il reato è commesso:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

          2) dall'ascendente, dal genitore adottivo o dal tutore nei confronti di persona minorenne;

          3) da parte di tre o più persone.

      La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il reato è commesso con atti di violenza sessuale».